Delitto e castigo


F.10 verso, inizio del Liber Secundus


      Ora che abbiamo capito meglio di che "pasta" è fatto l'esemplare più antico in nostro possesso (vedi post precedente), possiamo addentrarci insieme nel Liber Secundus per approfondirne il contenuto di natura giuridica.

Particolare di una iniziale filigranata a penna
   Nel secondo libro degli Statuti, composto da ventisette paragrafi, gli argomenti trattati riguardano in particolar modo i reati contro il patrimonio e i provvedimenti da adottarsi in caso di liti.

"Si comincia a capire come e perché fosse tanto difficile, al momento dell'assegnazione degli incarichi nel piccolo Comune, trovare chi accettasse di buon grado quello di Piazaro", scrive giustamente Armanda Capucci* dal momento che, in realtà, costui si trovava a svolgere le funzioni di un Ufficiale Giudiziario, con tutte le implicazioni che questo comportava, anche dal punto di vista penale.
     Era il Vicario, infatti, a mandare il Piazaro a zitare il suo debitore quando il Creditore voleva cominzare lite, ovvero quando il creditore era pronto a intentargli una causa.

  





     Qualora non lo trovasse a casa, aveva l'obbligo di tornare due volte, a giorni alterni e ad orari prefissati:

"Sia necessario citarlo due volte a la Casa cum intervallo de uno dì fra una citazione et l'altra, et sel fosse furastiero absente [...] questo tale debba essere citato in la hora dita rasone [....] et la seconda citacione sia ultima et perengtoria"

 
      Debitore e creditore avrebbero dovuto quindi comparire nanti Misser lo Vicario, al tempo che per lo Piazaro è stato dicto. Se il denunciante non si fosse presentato, l'istanza non avrebbe avuto più alcun seguito.

    Il limite economico del debito, perché Misser lo Vicario avesse libertà de procedere summariamente et de plano, ovvero fosse libero di prendere decisioni in autonomia, entro il limite temporale di dodici giorni, era di soldi quaranta.
Diversamente si passava alle vie legali ed era necessario produre positione, o capitoli, testimonis, on altra generatione de prova a favore o contro l'imputato.

      Compito dei Procuratori del Comune era di extimare epsi beni (fare la stima dei beni del debitore) per accertare se il loro valore superasse la consistenza del debito.

Foglio 20 verso: iniziale filigranata a penna, rubrica e cartiglio a pié di pagina

     Qualora si trattasse di un debito di lieve entità, il Piazaro aveva il compito di sottrarre i beni al debitore e di trattenerli per due giorni, dopodiché li avrebbe consegnati all'Hebreo più vicino, che aveva dunque la facoltà di rivenderli.
Il debitore poteva presentarsi entro questo lasso di tempo dinanzi al Vicario per potersi difendere e recuperare i beni pignorati.

"Possa etiam lo Contumace da poi li beni soi pignorati recuperarli dalo Hebreo, et difenderse con lo Actore, il quale Actore sia obligato ad restituire la sorte al reo havuta de dicti pigni, quando il reo vinza la lite"

 
      Nel caso di debiti più consistenti, invece, il pignoramento si applicava su beni mobili o immobili di maggior valore: i beni semoventi, cioè [...] Animali, come saria Boi, Vacche, Cavalli, et altri Animali, [...] venivano portati all'Hostaria prima di essere venduti all'asta (incantare) allo scadere di cinque giorni .

"Il Piazaro li tenga per tempo de cinque dì utili nanti la Porta de Sancta Agatha, et omne dì due ore cridi alta voce che se ne daranno a chi più offerirà"


      Se la somma ricavata dall'asta di beni mobili, immobili e semoventi fosse stata insufficiente a coprire il debito, il debitore sarebbe stato incarcerato fino a quando non fosse riuscito a coprire il debito.

"Se il precio excede, et trapassa la quantità, et spese che lo è Creditore, tuto quello più se debba restituire, et dare al debitore: et se il Creditore non potesse essere satisfatto di tutto quello che è condemnato il Debitore, tunc se possa pigliare il debitore ad instantia de dicto Creditore, et per quello che non pote pagare in carcerare espso debitore insino non satisferà il creditore"


Foglio 20 verso: particolare del cartiglio
     In seguito, il libro tratta anche di liti e controversie che hanno luogo tra parenti, consanguinei, affini, o propinqui per motivi di denaro: in questo caso, venivano gestiti dal Vicario con l'ausilio di due arbitri, con l'obbligo legale di terminare dicta lite, in tra il termine de trenta dì, fuori dalle aule del tribunale, sedando, et ausiliando, et senza strepito.
     Se i due arbitri, invece, non avessero trovato un accordo - o un compromesso (levando, et togliando ad una parte qualche cosa senza dolo), diventava necessario chiamarne un terzo super partes che habia fermezza, et vaglia, ovvero che fosse riconosciuto da tutti per la sua fermezza, e apprezzato per la autorità e autorevolezza.


       Trattando argomenti che avessero a che fare con denaro e, in senso lato, con lasciti ed eredità, il libro sancisce cosa sarebbe accaduto se una moglie fosse morta senza fioli e senza testamento, et ultima volontà: in questo caso, da una parte il marito aveva diritto alla metà della sua dote, dall'altra non poteva vantare alcun diritto sull'eredità del padre in caso vi fossero fratelli o altri discendenti in linea maschile.

      Una volta rimasta vedova, la donna poteva decidere se tornare ad habitare ne la Casata del Padre; dopo la morte del genitore, gli eredi maschi della famiglia avevano il compito di maritare le figliole entro due anni dal decesso, con la dote che non sia minore de quanto rechiede la condictione sua.
      In caso vi fossero eredi di età inferiore a 25 anni,  costoro, non potevano disporre dei lasciti senza l'autorità di un tutore e di due parenti prossimi in linea maschile o, in mancanza di questi, in linea femminile.

"Volemo che niuno minore de vinticinque Anni possa contrahere on vendere senza autorità del Tutore [...] et intervento de dui più proximi parenti de la linia mascolina se ge sono, alias de la linea feminina"


        Infine, una curiosità: è stato ritenuto opportuno definire con precisione un Calendario lavorativo che stabilisse quando il Vicario non poteva tenere rasone, ovvero non dovesse amministrare la giustizia: durante le ferie ad onore di Dio - che andavano da lo dì de la Natività de Christo insino alla Epifania inclusive, et tuta la Septimana santa - oltre ad annoverare una serie di festività religiose "minori" -, infatti, non era consentito né intentare né proseguire una causa.
       Durante le ferie per necessità de li homini, ovvero dal dì de Sam Vito 15 del mese de Zugno per tutto luglio per le Miede (mietitura), et er tutto Septembre per le Vindimie, d'altro canto, si potevano trattare e risolvere soltanto i casi più urgenti, overo quando havesse da expirare la actione ad alcuno.


* Capucci, p.29


Bibliografia
Armanda Capucci, Statuto della terra di Sant'Agata. Libri IV-1487, Lugo, Valberti, 2001


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